Il codice deontologico (art. 28) vieta allo Psicologo e allo Psicoterapeuta di effettuare interventi diagnostici, di sostegno e di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative, in particolare di natura affettivo-sentimentale.
La ragione di questi divieti è quella di tutelare il paziente, che è in una posizione più delicata di bisogno, permettendo al professionista di lavorare in un contesto in cui qualsiasi sentimento ed emozione si viene a creare possa essere trattata come un elemento utile al trattamento.
Ciò non sarebbe possibile, con persone che si conoscono già, sarebbe confusivo e ingestibile per entrambi.